Onorevoli Deputati! - L'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile s'inserisce in un quadro di più stretta collaborazione con i Paesi dell'America latina, che l'Italia persegue al fine d'intensificare la lotta al crimine. In particolare il Trattato costituisce un significativo progresso rispetto all'accordo di cooperazione stipulato, per le specifiche materie del terrorismo, della criminalità organizzata e della droga, a Roma il 16 ottobre 1992.
      L'ampiezza degli intenti è manifestata nelle norme generali ove le Parti s'impegnano a prestare l'assistenza più ampia: assistenza che riguarda la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio d'indagati e d'imputati, le attività d'acquisizione probatoria, il trasferimento di persone a fini probatori e le informazioni di carattere penale.

 

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      Esulano invece dall'accordo l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.
      L'assistenza è estesa, salvo eccezioni relative ad atti invasivi dei diritti dei singoli, anche a fatti che non costituiscono reato per la Parte richiesta.
      Le Parti s'impegnano a collaborare, senza indugio, secondo le regole processuali della Parte richiesta, anche se speciali prescrizioni possono essere domandate dalla Parte richiedente.
      Una disciplina di dettaglio è prevista per la trasmissione di atti e di oggetti, per la notificazione di atti e per la comparizione di persone.
      Non manca una regolamentazione delle spese, sostenute di regola, secondo quanto solitamente avviene in materia pattizia internazionale, dalla Parte richiesta.
      Intensa collaborazione è prevista per lo scambio d'informazioni con l'invio annuale delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte e che risiedono nel proprio territorio e delle notizie del casellario giudiziale.
      Di seguito si illustra il contenuto delle singole disposizioni del Trattato.
      L'articolo I disciplina l'oggetto del Trattato e quindi la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati e imputati, le attività di acquisizione probatoria, il trasferimento di persone a fini probatori, le informazioni penali. Non rientrano invece nell'accordo l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.
      L'articolo II prevede l'assistenza anche quando i fatti non costituiscono reato per la Parte richiesta, salvo che si tratti d'esami sulle persone, di perquisizioni o di sequestri. In caso d'intercettazioni è richiesta la reciprocità normativa.
      L'articolo III disciplina i casi in cui è possibile rifiutare l'assistenza: si tratta delle consuete clausole in materia, quali la contrarietà ai princìpi generali della Parte richiesta, il pregiudizio alla sua sovranità e sicurezza, i casi di reati politici e militari, le discriminazioni di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche e di condizioni personali o sociali.
      Gli articoli IV, V e VI si occupano delle forme dell'assistenza e quindi della sua redazione per iscritto e dell'inoltro per via diplomatica; della lingua da usare, ossia quella della Parte richiedente con traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta; dell'esenzione dalla legalizzazione degli atti ufficiali.
      L'articolo VII determina il contenuto necessario della domanda d'assistenza: devono essere indicati l'autorità giudiziaria che procede, le generalità dell'indagato, l'oggetto del procedimento, il motivo della domanda, le norme applicabili e ogni altra indicazione utile per il caso concreto. Se la domanda ha come oggetto l'acquisizione di prove, essa deve contenere l'esposizione sommaria delle indagini e, in caso d'interrogatorio, delle domande da porre.
      L'articolo VIII disciplina l'esecuzione delle rogatorie che avviene secondo le regole della Parte richiesta. Se la domanda incontra difficoltà non può restare tout court inevasa, ma dev'essere prontamente informata l'Autorità richiedente. Di regola l'assistenza va data senza indugio.
      L'articolo IX stabilisce che, in caso di consegna di atti, è possibile la consegna di copie autenticate, a meno di espressa richiesta degli originali.
      La richiesta di notificazione di atti, regolata dall'articolo IX del Trattato, dev'essere inoltrata almeno novanta giorni prima della scadenza.
      Un'articolata disciplina è prevista in caso di comparizione di persone, prevedendosi: nel caso di comparizione nella Parte richiesta, la possibilità d'applicare misure coercitive secondo la normativa di questa stessa Parte (articolo XII), nel caso di comparizione nella Parte richiedente, l'impossibilità di sottoporre l'interessato a misure coercitive o sanzioni (articolo XI): tuttavia, se si tratta di persona già privata della libertà personale, essa è provvisoriamente trasferita se vi acconsente e il trasferimento non prolunga la privazione della libertà. La persona trasferita non può essere assoggettata a misure restrittive
 

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per fatti anteriori alla notificazione della citazione.
      Gli articoli XV e XVI si occupano dello scambio d'informazioni con l'invio annuale delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, nonché delle notizie del casellario giudiziale.
      L'articolo XVII prevede l'ufficialità delle richieste di una Parte per ottenere l'instaurazione di procedimenti penali davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte.
      Le spese delle procedure d'assistenza sono a carico della Parte richiesta, eccetto i trasferimenti di persone detenute e le spese di viaggio dei testimoni e periti citati a comparire e quelle necessarie per le perizie, che vengono anticipate dalla Parte richiesta. Tale disciplina è data dall'articolo XVIII.
      L'ultima parte del Trattato (articolo XIX) prevede la ratifica e l'entrata in vigore dello stesso nel primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.